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Sussidi a studenti universitari

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REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE
DEL SUSSIDIO COMUNALE
AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI

 

 

 

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 24.06.2003

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.03.2004

 

 

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

 

1.     Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la  concessione  del sussidio, con cadenza annuale, agli studenti di Ampezzo frequentanti Istituti universitari.

 

 

Art. 2
FINALITÀ DEL SUSSIDIO

 

1.     Il Comune di Ampezzo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, istituisce un sussidio in favore degli studenti frequentanti Istituti universitari, al fine di compensare parzialmente il disagio materiale ed economico dovuto alla lontananza delle sedi degli Istituti rispetto al Comune di residenza, e favorire così la diffusione dell'istruzione e della cultura tra gli abitanti.

2.     Data la finalità del sussidio, esso è riservato esclusivamente agli studenti residenti ad Ampezzo.

3.     Gli studenti potranno fare richiesta del contributo sino al  2° anno eccedente la durata del  corso di laurea, partendo  dall'anno  d'immatricolazione. Nel caso in cui lo studente, durante la sua carriera universitaria, cambi facoltà, il contributo sarà erogato sino al  7° anno di iscrizione universitaria. Tale norma è valevole anche nell'ipotesi in cui vi sia commistione tra corsi di laurea e "minilaurea". In ogni caso, il contributo verrà erogato se lo studente ha superato almeno la metà degli esami previsti dal suo piano di studi dell’anno antecedente a quello per cui si chiede il contributo. Tale limite non si applica, solamente per il contributo relativo al primo anno di iscrizione universitaria. Casi specifici e particolari possono essere esaminati dalla Giunta Comunale.    

 

Art. 3
INDIZIONE DEL BANDO

 

1.     Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile del Servizio indice il bando per la presentazione delle domande che andrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e negli altri luoghi pubblici ritenuti opportuni.

2.     Sulla base delle domande presentate la Giunta Comunale indicherà la somma da impegnare per la successiva ripartizione agli studenti aventi diritto.

3.     Il responsabile del servizio provvederà ad impegnare la somma indicata e la ripartirà tra tutti gli studenti che ne avranno fatto domanda in tempo utile, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli.

 

 

 

Art. 4
REQUISITI

 

1.     Per poter accedere ai contributi i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a)     residenza nel Comune di Ampezzo di almeno uno dei genitori.

 

 

Art. 5
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.     Entro un mese dalla pubblicazione del bando, gli interessati dovranno presentare agli Uffici comunali apposita domanda per la concessione del sussidio, redatta secondo il modello predisposto dagli uffici.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore residente.

3.     Alla domanda dovrà essere allegato, pena l'inammissibilità della stessa, un certificato dell'Istituto universitario attestante  l'avvenuta iscrizione  e frequenza per l'anno specificato nel bando.

 

 

Art. 6
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL SUSSIDIO

 

1.     Il 100% della somma complessivamente impegnata per la concessione del sussidio viene ripartita in parti uguali tra tutti gli studenti che abbiano prodotto domanda in tempo utile e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2.

 

    

Art. 7
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE QUOTE

 

1.     Al termine  del procedimento di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre 3 mesi dal termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio provvede con propria determina all'assegnazione definitiva delle quote di sussidio.

2.     La lista dei beneficiari del contributo, viene affissa, oltre che all’Albo Pretorio, negli altri luoghi pubblici che si riterranno più idonei a dare alla stessa massima pubblicità.

 

 

Art. 8
VALIDITÀ ANNUALE DELL'ASSEGNAZIONE

 

 

1.     L'assegnazione del sussidio si riferisce al  solo anno accademico per il quale è indetto il bando, e non dà diritto nè all'automatico rinnovo dell'assegnazione per gli anni successivi nè, tantomeno, all'attribuzione di una pari quota di sussidio.

 

 

Art. 9
NORME TRANSITORIE E FINALI

 

1.     In sede di prima applicazione, lo stanziamento della somma e l'indizione del bando di cui all'art. 3 saranno effettuate con l’adozione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2004.

2.     Per quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed Enti, nonchè le altre disposizioni di legge in materia.

3.     Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore trascorsi quindici giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.