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Accesso ai documenti amministrativi

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REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 18.12.1999.

 

 

 

CAPO I
NORME GENERALI

 

 

ART.  1
Oggetto del regolamento

 

    1.  Il presente regolamento disciplina:

 

- le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all’art. 24 della L. 07.08.1990 n. 241 e al DPR  n. 352 del 27.06.1992.

 

- l’organizzazione degli uffici per l’attuazione del diritto di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L. 07.08.1990 n. 241 e al DPR n. 352 del 27.06.1992.

 

    2. Il presente regolamento tende altresì a disciplinare e favorire l’esercizio del “Diritto d’accesso e di informazione dei cittadini”, come previsto dall’art. 7, comma 3, 4 e 5 della L. 08.06.1990 n. 142.

 

ART.  2
Ambito di applicazione

 

    1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

 

    2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

 

    3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l’accesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

 

 

CAPO II
MODALITA’ PER L’ACCESSO

 

ART.  3
Pubblicazione degli atti

 

    1. Quando la legge o lo speciale regolamento comunale non lo disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si intende realizzata con la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

 

 

ART.  4
Documento amministrativo

 

     1. E’ considerato documento amministrativo, secondo la definizione data dal 2° comma dell’art. 22 della L. 241/1990, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, su supporto magnetico o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formata dal Comune o, comunque, utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.

 

 

ART.  5
Esame dei documenti - rilascio di copie

 

    1.  L’esame del documento è gratuito.

 

    2. Per il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione, in relazione al disposto dell’art. 25, comma 1, della L. 07.08.1990 n. 241, la speciale tariffa che la Giunta comunale approverà tenendo conto dei seguenti elementi di principio:

a)  rimborso costi di riproduzione        - per ogni foglio fino a cm. 21 x 29,70

                                                            - per ogni foglio di dimensione superiore

b)  diritti di ricerca per ogni documento    - dell’anno corrente

                                                                - dell’ultimo decennio

                                                                - oltre il decennio

c)  diritti di visura;

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

 

    3. I diritti di cui al comma 2 nonché il fondo spese per eventuali bolli saranno riscossi dall’ufficio economato.

 

    4. Potrà essere fatta domanda unica per i documenti riconducibili allo stesso procedimento e, contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese di cui sopra.

 

 

ART. 6
Esame dei documenti - responsabilità

 

    1. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

 

    2. Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 C.P. (violazione della pubblica custodia di cose).

 

 

ART. 7
Divieto di presa visione dei provvedimenti originali

 

    1. Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, è fatto divieto, in linea di massima, di consentire la visione degli originali.

 

    2. Solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Responsabile individuato dal D.P.R. 352/92 ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli atti originali.

 

 

ART. 8
Differimento accesso ai documenti amministrativi

 

    1. Il responsabile del procedimento ha facoltà, con provvedimento motivato, di differire l’accesso ai documenti richiesti, sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa, comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

 

    2. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo, con provvedimento motivato, di differire l’accesso ai documenti amministrativi nel caso in cui occorra tutelare i seguenti interessi come enucleati dall’art. 8, comma 5 del D.P.R. 352/92:

  1. quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
  2.  quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  3.  quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  4. quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

    3. L’atto motivato che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata.

 

 

ART. 9
Esclusione diritto di accesso

 

    1.  Il diritto di accesso è escluso:

 

  1.  per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi delle leggi in vigore e successive eventuali modifiche;
  2. per gli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, atti amministrativi generali, atti di pianificazione e programmazione, procedimenti tributari;
  3. nei casi in cui, per tutelare gli interessi di cui al comma 2 dell’art. precedente, non sia sufficiente la misura del differimento.

 

 

ART. 10
Procedimento autorizzativo

 

    1. Il procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione dell’atto autorizzativo a visionare ed esaminare e/o a ricevere copie dei documenti amministrativi consta delle seguenti fasi:

  1. istanza del richiedente;
  2.  istruttoria da parte del responsabile del servizio interessato;
  3. emanazione del provvedimento di autorizzazione.

 

 

ART. 11
Istruttoria del responsabile

 

    1. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del D.P.R. 352/92, ricevuta istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

  1.  valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni presupposto rilevante ai fini dell’autorizzazione;
  2. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti al superiore competente per l’adozione.

 

 

ART. 12
Esercizio del diritto di esame, visione ed estrazione di copia

 

    1. Nel giorno e per la durata indicati nel provvedimento di autorizzazione, che saranno in ogni caso giorni ed ore d’ufficio, il cittadino autorizzato riceverà dall’impiegato competente in consegna il documento (o i documenti) per la visione, l’esame e l’estrazione di copia, previa firma di una dichiarazione redatta in carta semplice, o previa redazione del modulo fornito dall’Amministrazione stessa.

 

    2. Il cittadino autorizzato effettuerà la visione e l’esame nei locali del Comune.

 

    3. Il cittadino autorizzato ha la facoltà di leggere, consultare, esaminare i documenti, prendere appunti, copiarli - in tutto o in parte - a mano, di estrarne copia.

 

ART. 13
Esercizio del diritto d’informazione

 

    1. Il cittadino che abbia richiesto informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che lo riguardino o su altre notizie di cui è in possesso l’Amministrazione, deve ricevere risposta entro trenta giorni dalla richiesta, a cura del responsabile dell’unità organizzativa preposta al settore competente.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 14
Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi

 

    1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

 

 

ART. 15
Casi non previsti dal presente regolamento

 

    1. Per i casi non previsti dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le norme al momento vigenti per le Amministrazioni statali, in particolare quelle del D.P.R. 352/92.

 

ART. 16
Norme abrogate

 

    1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

 

ART.17
Entrata in vigore del presente regolamento

 

    1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co.

 

 

ART. 18
Pubblicità del regolamento

 

    1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della L. 241/90 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.