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Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)

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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

 

 

 

Approvato con delibera consiliare  n. 46 del 30.06.1994

Modificato con delibera consiliare n. 83 del 23.10.1996

Modificato con delibera consiliare n. 28 del 30.06.1998

Modificato con delibera consiliare n. 52 del 18.12.1999

Modificato con delibera consiliare n. 28 del 23.08.2002

 

 

SOMMARIO

 

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

 

 

    Art.    1    Istituzione della tassa                                                        

    Art.    2    Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa                              

    Art.    3    Presupposto della tassa ed esclusioni                                             

    Art.    4    Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo                                     

    Art.    5    Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione                                     

 

 

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

 

 

    Art. 6    Parametri                                                                

    Art. 7    Locali ed aree tassabili                                                       

    Art. 8    Locali ed aree non tassabili                                                    

    Art. 9    Computo delle superfici                                                       

    Art. 10    Tariffe per particolari condizioni di uso                                             

    Art. 11    Agevolazioni e riduzioni                                                       

    Art. 12    Classificazione dei locali ed aree                                                 

    Art. 13    Tassa giornaliera                                                           

    

 

TITOLO III   
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

 

 

    Art. 14    Denunce                                                                 

    Art. 15    Accertamento e controllo                                                      

    Art. 16    Riscossione

    Art. 17    Rimborsi                                                                 

    Art. 18    Sanzioni      .                                                       

    Art. 19    Contenzioso

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

    Art. 20    Disposizioni transitorie                                                       

    Art. 21    Abrogazioni                                                              

    Art. 22    Norme di rinvio                                            

 

 

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA


Art. l
Istituzione della tassa

 

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni cd integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, a far tempo dal 1 gennaio 1995 è istituita nel Comune di AMPEZZO una tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dall’art. 3, comma 68, lettera b) della Legge 549/1995 (Legge finanziaria 1996). La percentuale da dedurre a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani è fissata nella misura del 15%; potrà tuttavia annualmente essere rideterminata dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, in relazione alle variazioni che dovessero intervenire nei costi di spazzamento.

 

Art. 2
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

—  in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’arca di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

          Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

 

Art. 3    
Presupposto della tassa ed esclusioni

 

La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali cd aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con arca scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione cd al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

-    officine meccaniche: riduzione del 30%;

-    studi dentistici: riduzione del 30%;

-    lavanderie: riduzione del 30%;

-    ambulatori medici: riduzione del 30%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività cd è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

 

 

Art. 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

 

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all’art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

— dcll’8% per i condomini da 1 a 5 alloggi;

— del 5% per i condomini da 5a 9 alloggi;

— del 2% per i condomini da 10 alloggi e oltre.

Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà c di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L’Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali cd aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque, per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

 

Art. 5
Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione

 

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva cd è versata dall’amministratore come previsto dall’articolo precedente. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d’ufficio.

 

TITOLO Il
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6
Parametri

 

La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento, ed è determinata secondo la formula: TU = Kn x 195n x TM (tariffa unitaria = coefficiente di qualità x coefficiente di quantità x tariffa media). Il coefficiente di qualità, sino a che la Comunità Montana, cui il servizio è delegato, non fornirà i relativi coefficienti dei rifiuti prodotti, viene determinato in via provvisoria pari a 1 per ogni categoria, mentre il coefficiente di quantità, pur non essendo attualmente monitorato, viene determinato in via induttiva nel seguente modo:

CAT. A    Abitazioni                = 1,010

CAT. B    Uffici, teatri e cinema            = 1,295

CAT. C    Negozi ed attività commerciali        = 1,640

CAT. D    Alberghi, bar e ristoranti        = 1,640

CAT. E    Collegi e convitti            = 1,640

CAT. F    Istituzioni culturali e religiose         = 0,604

CAT. G    Stabilimenti industriali e artigianali    = 0,863

 

Art. 7
Locali ed aree tassabili

 

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

—    tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle cd i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

—    tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

—    tutti i vani principali cd accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni cd i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

—    tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

—    tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 4;

—    tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti cd associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dcll’art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

—    tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Sono inoltre tassabili tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e atte a produrre rifiuti solidi urbani interni, ad esclusione di quelle indicate al successivo art. 8.

 

 

Art. 8
Locali e aree non tassabili

 

In applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

-    i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell’uomo;

-    le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l’applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all’attività sportiva;

-    le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

-    le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile;

-    le aree scoperte pertinenziali o accessori di civili abitazioni, nonché quelle adibite a verde senza alcun limite di superficie.

 

 

Art. 9
Computo delle superfici

 

La superficie tassabile è misurata per i locali, al netto dei muri portanti, e compresi invece i muri divisori interni; per le aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le superfici delle aree scoperte assoggettate alla tassa sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo.

 

 

Art. 10
Tariffe per particolari condizioni di uso

 

La tariffa unitaria è ridotta:

a)     del 30% per le abitazioni con unico occupante;

b)     del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, cd aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

 

Art. 11
Agevolazioni e riduzioni

 

 

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a)     i locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b)     i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c)     le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto;

d)     i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zona agricola ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività, che in pensione.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo. Si applicano le disposizioni previste dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

 

 

Art. 12
Classificazione dei locali ed aree

 

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell’art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CAT. A    Abitazioni        

CAT. B    Uffici, teatri e cinema    

CAT. C    Negozi ed attività commerciali

CAT. D    Alberghi, bar e ristoranti

CAT. E    Collegi e convitti    

CAT. F    Istituzioni culturali e religiose

CAT. G    Stabilimenti industriali e artigianali”

Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

 

Art. 13
Tassa giornaliera

 

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali cd aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Ampezzo la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l’occupazione temporanea degli spazi cd aree pubbliche, con le modalità previste dall’art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell’obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge.

 

TITOLO III
DENUNCE  ACCERTAMENTO RISCOSSIONE


Art.14
Denunce

 

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l’utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l’esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell’occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l’immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell’ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

 

Art. 15
Accertamento e controllo

 

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l’ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall’art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

—    rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale o il personale incaricato all’accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

—    utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

—    richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile.

 

Art. 16
Riscossione

 

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all’art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

 

 

Art. 17
Rimborsi

 

 

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento.

 

 

 

Art. 18
Sanzioni

 

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti c documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

 

Art. 19
Contenzioso

 

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Friuli Venezia Giulia -  Sezione staccata di Udine.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 20
Disposizioni transitorie

 

L’entrata in vigore delle singole disposizioni di cui al presente regolamento è disciplinata in conformità ai termini previsti dalle leggi nazionali in vigore pro-tempore.

 

 

Art. 21
Abrogazioni

 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

 

 

Art. 22
Norme di rinvio

 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.