ICI
Azioni sul documento
ALIQUOTE ICI
IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ATTO N. 6 DEL 20/02/2010
HA DELIBERATO:
1)
di fissare per l’anno 2010 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n°
504, e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
- 4,7‰
(quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione
principale e loro pertinenze, a valere solo per le categorie A1 - A8 -
A9.
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti
ad abitazione principale, e loro pertinenze, concessi in uso gratuito a
parenti di primo grado in linea retta ivi residenti (residenza
anagrafica);
- 4,7‰ (quattro virgola sette per mille) fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro petinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero;
- 5,7‰ (cinque virgola sette per mille) aree edificabili;
- 5,7‰ (cinque virgola sette per mille) tutti i restanti fabbricati (aliquota ordinaria);
2)
di fissare per l’anno 2010 la somma di Euro 104,00 quale detrazione per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi
dell’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n° 504/92; tale detrazione non trova
applicazione per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a
parenti di primo grado in linea retta;
3) di fissare per
l’anno 2010 la somma di Euro 258,00 quale detrazione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
anziano o disabile ricoverato in modo permanente in istituti di
ricovero o sanitari, anche ivi residenti, a condizione che l’abitazione
non risulti locata – le detrazioni citate non sono cumulabili;
4) di determinare l’importo minimo dei versamenti, relativamente all’imposta in oggetto, pari alla somma di Euro 4,00.
(vedi regolamento)
