ICI on line
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ATTENZIONE!!!!
LO STATO NON HA ANCORA DETERMINATO LE ALIQUOTE BASE DEFINITIVE, PERTANTO LA DISTRIBUZIONE DELL’IMPOSTA POTREBBE VARIARE
Link per accedere al servizio ICI/IMU on line:
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso della Carta Regionale dei Servizi (CRS) – Tessera Sanitaria - attivata e del relativo lettore di smart card collegato al PC:
Contenuti del servizio:
Il servizio espone la visura della posizione contributiva con il calcolo IMU (anno 2012) ed ICI (anni precedenti al 2012), secondo le informazioni contenute negli archivi informatizzati del Comune, e permette di produrre il modello F24 per il versamento.
Le informazioni contenute negli archivi possono, in alcuni casi, non essere completamente aggiornate. In questo caso è necessario contattare il comune per l'aggiornamento dei dati e il calcolo dell'imposta.
Nel caso i dati siano variati, rispetto alla posizione visualizzata, è possibile il calcolo con il Servizio IMU Anutel (http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_1015/calcimu.html?comune=A267) e il pagamento telematico con il servizio fornito dall'Agenzia delle Entrate.
Come si versa:
Si versa con il modello F24 (in forma telematica per le persone giuridiche) in tutti gli istituti bancari o in tutti gli sportelli postali. Il pagamento dell’IMU ha una componente del Comune e una quota riservata allo Stato.
Calcolo libero dell’IMU:
E’ disponibile inoltre il calcolatore IMU, realizzato e messo a disposizione da Anutel (http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_1015/calcimu.html?comune=A267), per il calcolo libero dell’imposta; in questo caso devono essere noti i dati catastali degli immobili. Per la consultazione dei dati catastali relativi agli immobili non presenti in archivio comunale è possibile usufruire del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=1267).
Ravvedimento Operoso:
Il ravvedimento operoso può essere di tre tipi:
· Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo;
· Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3%;
· Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%.
Per il relativo calcolo e stampa modello F24 clicca sul simulatore Anutel .
