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Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP)

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REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L’OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



(D.Lgs. 15/12/71997, n. 446 art. 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 04.12.1998.

Rettificato con  deliberazione del Consiglio Comunale n.  9 in data 30.04.1999.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 18.12.1999.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  5 in data 03.03.2000.

 

 

 

Art. 1
Ambito e finalità del regolamento

 

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

 

2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

 

3. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o 1 occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all’uso della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

 

4. Sono escluse dalla applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria.

 

Art. 2
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

 

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

 

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

 

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.

 

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

 

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione, che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione medesima.

 

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d’ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

 

5. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell’occupazione.

 

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni.

 

Art. 3
Domanda di occupazione

 

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all’art. 1, co. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

 

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull’apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

 

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

 

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore con l’indicazione del numero del conto fiscale;

 

c) l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

 

d) la superficie o l’estensione lineare che si intende occupare;

 

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione;

 

f)     il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l’area nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.

 

g) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

 

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

 

a) per le occupazioni permanenti: almeno 20 (venti) giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa;

 

b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per 1’occupazione. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell’Ufficio di Polizia Urbana, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

 

4 Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare comunicazione dell’occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’occupazione è iniziata. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. in caso negativo, verranno  applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

 

Art. 4
Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione

 

1. Le domande di occupazione sono assegnate all’ufficio competente per l’istruttoria e la definizione delle stesse.

 

2. L’atto di concessione, rilasciato in carta legale, deve contenere:

 

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all’art. 3, co. 2;

 

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, ivi compresa la eventuale entità del deposito cauzionale, stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della particolarità della occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni;

 

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

 

d) l’obbligo di corrispondere il canone di concessione;

 

e) l’obbligo di osservare quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento;

 

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area costituisce preferenza:

 

-    la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l’esposizione della merce.

-    Priorità di presentazione.

 

3.     Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile del Servizio previo versamento dei seguenti oneri:

-    marca da bollo;

-    eventuale deposito cauzionale.

 

Art. 5
Obblighi del concessionario

 

1. I1 concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di concessione, ed, in particolare, ha l’obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi procede il Comune con addebito delle spese,

 

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l’atto che legittimi l’occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone,

 

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione;

 

d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell’intestazione;

 

e) versamento del canone alle scadenze previste.

 

Art. 6
Decadenza ed estinzione della concessione

 

1. Sono causa di decadenza della concessione:

 

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti,

 

b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

 

2. Sono causa di estinzione della concessione:

 

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

 

 

Art. 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione

 

1. L’Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

 

2.     La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

 

3.     La concessione deve essere revocata quando l’interessato ha violato la norma stabilita dal presente regolamento o dall’atto di concessione oppure in caso di inadempimento relativo al pagamento del canone.

 

4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

 

Art. 8
Rinnovo della concessione

 

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

 

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

 

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

 

Art. 9
Commercio su aree pubbliche

 

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.

 

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l’occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

 

Art. 10
Anagrafe delle concessioni

 

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l’ordine cronologico della data di rilascio e le date di scadenza dei provvedimenti stessi, nonché le loro eventuali variazioni.

 

Art. 11
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

 

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sano individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

 

a) classificazione delle strade,

 

b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;

 

c) durata dell’occupazione;

 

d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;

 

e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

 

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.

 

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all’unità superiore.

 

4. I1 versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è pari o superiore.

 

5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili Da loro.

 

6. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

 

 

Art. 12
Classificazione delle strade

 

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l’elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

 

2. Alle strade appartenenti alla 1 ^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^.

 

Art. 13
Durata delle occupazioni

 

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ad anno solare”, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non possono avere durata superiore a 29 anni.

 

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera prevista nell’apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

 

Art. 14
Modalità di applicazione del canone

 

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato o ad un metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

 

2. Non è assoggettabile al canone l’occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.

 

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l’occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

 

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assogettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa - per ciascun utente - stabilita dalle norme in vigore, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.

 

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l’area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

 

6.     Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

 

7. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc., finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione.

 

Art. 15
Soggetto passivo

 

1 Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall’occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

 

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell’occupazione.

 

Art. 16
Coefficienti tariffari

 

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

 

2. Alla tariffa ordinaria di cui al co. 1, cui si attribuisce un “coefficiente 1,00”, si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

 

tipologia di occupazione    coefficiente

 

a) occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia    0,50

 

b) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l’erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti.    0,75

 

c) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi    0,60

 

d) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi    0,35

 

e) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso

    0,70

f)     occupazioni temporanee nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi    0,15    

    

g)     occupazione temporanee di durata superiore a quindici giorni    0,50

 

 

Art. 17
Esenzioni

 

1 . Sono esenti dal canone:

 

a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;

 

b) le occupazioni per gli accessi carrabili;

 

c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22112/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

 

d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, capo I;

 

e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro;

 

f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

 

g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

 

h) le occupazioni con balconi, verande, bow windows e simili infissi, tende solari a copertura dei balconi e a fronte di esercizi pubblici e commerciali;

 

i) le occupazioni per innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblico servizio;

 

l) le occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune.

 

 

Art. 17-bis
Particolari tariffe per determinate categorie

 

Per le occupazioni realizzate da esercenti attività commerciali e di vendita di alimenti e bevande su sede pubblica, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la tariffa giornaliera per ogni metro quadrato è:

1.     per le aree e gli spazi relativi alle strade classificate nella I^ categoria:        L. 625

2.     per le aree e gli spazi relativi alle strade classificate nella II^ categoria:        L. 438

Si applicano anche i coefficienti previsti dall’art. 16, 2° comma del regolamento suddetto.

 

Art. 18
Versamento del canone per le occupazioni permanenti

 

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

 

2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo:

 

3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.

 

4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09 di ogni anno) qualora l’importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

 

Art. 19
Versamento del canone per le occupazioni temporanee

 

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, co. 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

 

2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al co. 4 del precedente art. 17.

 

 

Art. 20
Accertamenti e rimborsi

 

1. L’Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicati le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

 

2.     In caso di parziale o omesso versamento l’Amministrazione provvede alla notifica, mediante raccomandata A.R., di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

 

3.     Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l’Ufficio competente dandone notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

 

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di un anno dalla data del pagamento e da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

 

Art. 21
Riscossione coattiva

 

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

 

Mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;

 

Mediante il sistema dell’ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

 

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato del precedente co. 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

 

 

Art. 22
Sanzioni

 

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l’osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

 

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel Regolamento per la disciplina delle entrate.

 

3.     Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite salvo il pagamento del canone, con l’applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’art 21 del presente Regolamento.

 

 

Art. 23
Disposizioni finali e transitorie

 

1. L’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

 

2.     L’accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l’abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dall’attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.

 

3.     Le concessione e autorizzazioni rilasciate anteriormente all’01.01.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita all’articolo 8.

 

4.     Il pagamento del canone, previa relativa  liquidazione da parte dell’ufficio competente, costituisce implicita conferma dei precedenti provvedimenti.

 

 

 

 

Allegato 1

Classificazione delle vie e piazze comunali

 

Ai fini dell’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

 

Rientrano nella “CATEGORIA  A” le seguenti vie o piazze:

- Piazza Zona Libera 1944

- Piazza Fachin

- via Nazionale

- via G. Ellero

 

le restanti vie appartengono alla “ CATEGORIA B”