Divieto di somministrazione cibo ai colombi
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Ordinanza n. 17/1998
Rilevato che a seguito di segnalazioni sono state riscontrate situazioni di disagio igienico in quanto alcune aree pubbliche e le circostanti abitazioni, risultano imbrattate per la presenza di colombi e di residui di alimenti che vengono distribuiti ai volatili da alcuni cittadini;
Ravvisata l’opportunità di porre rimedio al fine di evitare sia potenziali pericoli dal punto di vista igienico-sanitario, atteso che in altri Comuni della zona si è verificata la presenza di parassitosi sui colombi urbani, sia allo scopo di garantire la pulizia ed il decoro dell’abitato;
Visto l’art. 38 della L. 142/90 ed il vigente Statuto Comunale;
1.- a decorrere dalla data odierna è fatto divieto, nell’abitato dei Capoluogo di Ampezzo, di somministrare alimenti ai colombi sulle aree pubbliche;
2.- viene fissata, in via breve, l’ammenda ai trasgressori nella misura di L. 50.000 (cinquantamila);
3.- che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione e venga trasmessa, ai fini della sua esecuzione e dell’applicazione delle sanzioni, all’ufficio vigilanza del Comune.
Ampezzo, 13 agosto 1998
